1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di seguito denominata «legge n. 84 del 1994», è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge e delle disposizioni di legge e di regolamento che ad essa fanno riferimento si intende come porto l'insieme delle zone di terra e di mare, predisposte e attrezzate per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni elencate all'articolo 4, comma 3, che sono comprese nei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ovvero, dove l'autorità portuale non è istituita, nei limiti fissati con decreto del Ministro dei trasporti».